La società semplice a responsabilità limitata per i giovani
Pubblicato: Domenica, 22 Gennaio 2012
(di Roberto Mazzanti)
Il decreto legge di venerdì 20, ha creato un nuovo tipo sociale: la società semplificata a responsabilità limitata, pensata appositamente per soci under 35.
Le caratteristiche di questa società sono molto interessanti e la novità entrerà in vigore alla pubblicazione del decreto legge in gazzetta ufficiale, salvo vacatio legis di 15 giorni, prevista per il 24 gennaio. La società è un incentivo alla creazione di nuove aziende per i giovani, alleggerendone notevolmente i costi di costituzione, soprattutto in funzione della non necessità degli interventi notarili, non solo per la costituzione in senso stretto ma anche per le modifiche e per le cessioni di quote sociali.
Ma non solo: la società si presta molto bene anche per creare una forma di azienda alternativa all'impresa familiare, sia pure a termine, perchè si potrà utilizzare per creare un'azienda amministrata dai genitori non soci, e composta dai figli under 35 (possibilmente maggiorenni) in qualità di soci.
Ma entriamo adesso nei dettagli della carta d'identità di questa nuova società.
ATTO COSTITUTIVO- MODIFICHE -TRASFERIMENTO QUOTE SOCIALI
La società si costituisce mediante contratto o atto unilaterale (il che significa che può anche essere unipersonale), redatto nella forma della scrittura privata (niente autenticazioni nè atti pubblici); iscrizione alla cciaa esente da bollo e da diritti; in sostanza, niente Notaio e (ma questo non è ancora sicuro) niente imposta di bollo e registro sull'atto stesso. Questo però temo sia un aspetto tutt'altro che pacifico, visto che non si parla esplicitamente di esenzione dell'atto da queste imposte e che il Registro delle Imprese accetta solo scritture aventi data certa.....vedremo.
L'atto costitutivo va depositato entro 15 giorni dalla sua sottoscrizione alla camera di commercio, a cura dell'amministratore. Le stesse agevolazioni e gli stessi termini si applicano in caso di modifiche dell'atto costitutivo e di trasferimento delle quote sociali.
CAPITALE SOCIALE MINIMO - CONFERIMENTI
il capitale sociale minimo è di 1 € e va versato immediatamente al momento della costituzione e solo in denaro. Gli eventuali aumenti di capitale potranno successivamente essere conferiti in tutte le forme consentite.
SOCI E AMMINISTRATORI
la composizione della società dev'essere di soli soci under 35 anni; al momento del compimento del 35.mo anno si viene esclusi di diritto, a meno che l'assemblea non deliberi la trasformazione (o il socio non abbia ceduto in precedenza la sua quota ad altro giovane); se l'età limite viene superata da tutti i soci, non resta che la liquidazione o la trasformazione. Da notare che il requisito dell'età sembra agganciato solo ai soci e non ad eventuali amministratori non-soci....si potrebbe allora ipotizzare una s.s.r.l. (sarà questa la sigla?) composta dai figli under 35 come soci, e dai genitori come amministratori non soci. Il che sarebbe un bel modo di costituire un'azienda a costi veramente iper-agevolati....
AGGIORNAMENTO DEL 28.01.2012 - (DOTTRINA A CONFERMA DI ALCUNE CARATTERISTICHE SOCIALI)
- amministratori non soci = risulta confermata la possibilità di essere amministratori non soci di questa società; la conseguenza è che in questo modo per essi non opera il limite di età di 35 anni;
- unipersonalità = risulta confermata la possibilità di essere unici soci di questa srl.
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